Il codice del DJ â Un proposta di autoregolamentazione
art.1 â Definizione del DJ
1.1. Il DJ è lâartista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di carattere musicale ed elettronico, esegue, in unâunica sequenza, piĂš tracce musicali (in qualsiasi formato) in un unico flusso, grazie allâutilizzo di strumenti audio analogici e/o digitali, coinvolgendo il pubblico presente. 1.2. Il risultato di tale attivitĂ denominato âDJ setâ è caratterizzato dalla personalitĂ artistica del professionista. 1.3. Tale attivitĂ viene espletata a fronte di un compenso da parte dellâorganizzatore dellâevento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in materia di diritto dâautore.1.4 Il DJ è un Professionista quando svolge lâattivitĂ artistica di cui ai punti che precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi redditi percepiti annualmente derivano dallâattivitĂ suddetta.1.5. Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista interprete esecutore e editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 633/1941 e ss.mm.
DJ Professionista â colui che svolge lâattivitĂ del DJ in modo continuativo e prevalente (redditi)
art.2 â Ambito di applicazione
2.1. Il Codice del DJ è lâinsieme delle regole comportamentali alle quali il DJ si deve ispirare nello svolgimento della propria professione. 2.2. Lâapplicazione del Codice del DJ è rivolta a tutti i DJ professionisti che vorranno allo stesso ispirarsi e adeguarsi nellâesercizio della loro attivitĂ e nei rapporti tra loro e con i terzi.2.3 Lâadesione è prevista tramite sottoscrizione da parte del DJ e potrĂ essere resa pubblica attraverso le forme piĂš appropriate da parte del singolo DJ o, se associato, da parte della sua Associazione di appartenenza.2.4 La scrivente Associazione di categoria si è uniformata al Codice del DJ attraverso la sua approvazione nella prima riunione dellâassemblea utile a seguito della stesura dello stesso. A tale scopo, LâAssociazione ne richiede lâapplicazione (anche nella versione in lingua inglese) e il rispetto da parte di tutti i suoi associati, sia nazionali, sia internazionali.
art.3 â PotestĂ disciplinare
3.1 La potestĂ di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche spetta alle Associazioni di categoria. 3.2 Le sanzioni devono essere adeguate alla gravitĂ dei fatti e devono tenere conto delle reiterazioni delle condotte, nonchĂŠ delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare lâinfrazione.Â
art.5 â Dovere di aggiornamento professionale
art. 5.1. à dovere del DJ curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze sia tecniche che musicali. art. 5.2. Il DJ realizza la propria formazione attraverso lo studio e la partecipazione a iniziative culturali in ambito musicale.
art.6 â Dovere di adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali
Il DJ deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
art.7 â Dovere di adempimenti di legge in materia di diritto dâautore
7.1. Il DJ deve adempiere a tutte le normative in materia di diritto dâautore inerenti allo svolgimento della sua professione. In particolare, tutti i brani utilizzati nel normale espletamento della propria professione debbono essere detenuti lecitamente e acquistati (o ottenuti) attraverso regolari canali commerciali e/o promozionali.7.2. Nel caso in cui il DJ svolga anche lâattivitĂ di produttore artistico discografico, dovrĂ rispettare le norme a tutela delle opere dellâingegno che vietano il plagio e richiedono lâautorizzazione preventiva per lâutilizzo di sample e la realizzazione di remix e mash up.Â
art.8 â Doveri di lealtĂ , correttezza, dignitĂ e decoro
8.1. I DJ sono tenuti a ispirare la propria condotta professionale allâosservanza dei doveri di onestĂ , lealtĂ , correttezza, dignitĂ e decoro.8.2. Qualora i DJ associati, nellâesercizio della professione, si trovassero nella necessitĂ di esprimere opinioni personali, politiche, religiose e/o a dover rilasciare dichiarazioni pubbliche circa le proprie ideologie al riguardo, sono tenuti e avranno cura di specificare che tali opinioni sono di carattere personale e non necessariamente rappresentano lâopinione dellâAssociazione alla quale appartengono.8.3. I DJ associati sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con diligenza, eseguendo personalmente lâincarico di lavoro assunto o che è stato loro affidato.Â
art.9 â Doveri di segretezza
Il DJ è tenuto a esercitare la sua attivitĂ con la dovuta discrezione, mantenendo la riservatezza sugli affari trattati dei quali può essere venuto a conoscenza durante lâespletamento dellâincarico e che possono coinvolgere terze parti.Â
art.10 â Diritto alla tutela della propria immagine, del nome dâarte e della propria professionalitĂ , anche attraverso le associazioni di categoria
Il DJ deve poter esercitare la sua attivitĂ nel pieno rispetto della propria immagine, del suo nome dâarte e della propria professionalitĂ , vedendosi riconosciute e garantite quelle condizioni tali che gli permettano di svolgere il proprio mestiere in modo corretto e adeguato. Tali requisiti, che devono essere sempre richiesti e che ricoprono il ruolo di veri e propri diritti in capo ai DJ, sono inoltre oggetto di tutela da parte delle associazioni di categoria ai quali i professionisti del settore appartengono.
art.11 â Diritto di autorizzare la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche.
Il DJ ha tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del proprio DJ set, inclusa la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche. Nellâespletamento di queste attivitĂ il DJ si impegna a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della normativa sul diritto dâautore.Â
art.12 â Rapporti con i colleghi
Il DJ ha il dovere di svolgere la propria attivitĂ professionale con lealtĂ , correttezza e solidarietĂ nei confronti dei colleghi, cercando di affermare unâidentitĂ professionale ed una cultura comune nei rapporti con gli altri DJ professionisti.Â
art.13 â Rapporti con i promoter
13.1.Il DJ ha il dovere di riconoscere al Promoter le quote percentuali di sua spettanza per lo svolgimento dellâattivitĂ di promozione e agenzia. AltresĂŹ è tenuto a rispettare gli accordi contrattuali con il Promoter.13.2. Il DJ ha inoltre il diritto ad ottenere il compenso per la propria attivitĂ artistica da parte del Promoter, potendosi, allâuopo, rivolgere alla propria associazione di categoria per veder tutelati i propri diritti.Â
art.15 â Rapporti con i gestori dei localiÂ
15.1. Il DJ ha il diritto di effettuare la propria prestazione artistica in locali che garantiscano il rispetto di tutte le normative, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro e con un impianto acustico adeguato. 15.2. Ha altresĂŹ il diritto di vedersi riconosciuti i compensi per la propria prestazione artistica anticipatamente e non oltre lâorario chiusura del locale, nonchè il versamento dei contributi previdenziali da parte del gestore del locale, qualora lo stesso sia tenuto a versare tali contributi. 15.3 Qualora il DJ sia un lavoratore autonomo esercente attivitĂ musicale, ha il diritto di fissare il proprio compenso in maniera tale che esso sia comprensivo degli oneri previdenziali da versarsi.15.4. Qualora il gestore del locale non adempia ai propri obblighi, il DJ ha il diritto di rivolgersi alla propria associazione di categoria al fine di veder tutelati i propri diritti.Â
art.16 â Accettazione del codice
16.1. Il presente codice, a seguito della sua accettazione da parte della assemblea, è rispettato integralmente dagli associati che lo accettano tacitamente per il sol fatto dellâiscrizione.16.2. Gli associati ne osservano le relative clausole e si impegnano alla sua applicazione e divulgazione.Â
art.17 â Norma di chiusura
Il codice DJ potrĂ essere sottoposto, nel corso del tempo, alle modifiche e/o integrazioni che saranno proposte e accettate dallâassemblea degli associati.Â
I provvedimenti disciplinari
in caso di inadempimento delle norme del presente codice sono:a) richiamo verbaleb) richiamo scrittoc) espulsione
Il codice del DJ
il 19 dicembre 2013 lâassemblea ha approvato la prima bozza del Codice del DJ La professione del DJ, infatti, non è tra quelle che hanno avuto, da parte dellâordinamento, un riconoscimento espresso (L. 14 gennaio 2013, n. 4). Ciò comporta che, a differenza di altre categorie professionali, non esisteva un codice di comportamento per il DJ e tale mancanza portava a far coesistere sotto lo stesso tetto sia il DJ che rispetta le normative previdenziali, fiscali e diritto dâautore, e cioè il DJ professionista, sia il DJ che tali normative non rispetta, alle volte su condizionamento del gestore del locale. Tale situazione comporta una concorrenza sleale tra operatori in quanto il DJ rispettoso delle norme dovrĂ assolvere ad obblighi che corrispondono ad un costo e, quindi, dovrĂ richiedere un compenso maggiore rispetto al DJ che, non avendo spese, potrĂ offrire la propria prestazione a prezzi molto piĂš bassi.Tale autoregolamentazione aiuterĂ a dirimere, anche di fronte agli organi istituzionali, la diversitĂ tra il DJ professionista e il DJ c.d. âabusivoâ.
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FONTE: https://a-dj.org/professione-dj/






